Quali sono gli interventi ammissibili?
REGOLE
Sono quindi esclusi dal finanziamento gli interventi di rimozione non comprendenti lo smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e, infine, il mero smaltimento di MCA già rimossi.

Requisiti
a) actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
c) antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;
d) crisotilo, n. CAS12001-29-5;
e) crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f) tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.
Gli interventi dovranno essere affidati a ditte qualificate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto dei MCA.
Le Tipologie di intervento ammissibili sono quelle elencate nella tabella 1, sezione 3. Il progetto può riguardare diverse Tipologie di intervento tra quelle indicate nella tabella.
Il progetto presentato deve essere coerente con il Programma di controllo e manutenzione redatto ai sensi del punto 4 del d.m. 6/9/1994.
È ammessa la rimozione anche di parte dei MCA presenti negli ambienti di lavoro dell’impresa richiedente purché ciò sia coerente con le priorità di intervento definite nel Programma di controllo e manutenzione.
Possibilità
In proposito si specifica che per quanto riguarda la bonifica delle strutture edili sono esclusi gli interventi su strutture delle quali l’impresa richiedente detiene la proprietà ma che ha dato in locazione ad altra azienda; tale esclusione vale anche nel caso in cui in tali strutture operi, occasionalmente o stabilmente, personale dell’impresa richiedente.
Pertanto, nel caso di locazioni parziali di immobili, sarà finanziata la sola quota parte dei lavori riguardante la porzione di immobile non locata e utilizzata direttamente dai dipendenti dell’impresa richiedente. Sono invece ammessi gli interventi richiesti dall’azienda locataria dell’immobile oggetto dell’intervento.
Possibilità
Nel rispetto di tale condizione, qualora l’impresa richiedente eserciti la propria attività in più edifici facenti capo alla medesima unità produttiva è ammissibile la rimozione anche solo da uno o più di essi.
La realizzazione del progetto dovrà iniziare successivamente alla data indicata nell’art. 9 dell’Avviso pubblico.
È ammessa la presentazione del Piano di lavoro all’organo di vigilanza precedentemente a tale data; in questo caso l’impresa dovrà produrre evidenza della data effettiva di inizio lavori, che dovrà essere successiva a quella fissata dall’art. 9.