Le Disposizioni particolari sull’etichettatura degli Articoli Contenenti Amianto

Alcune disposizioni particolari utili da sapere

REGOLE

1. Gli articoli contenenti amianto o il loro imballaggio devono essere muniti dell’etichetta definita di seguito:

a) l’etichetta conforme al modello sottoindicato deve avere almeno 5 cm di altezza (H) e 2,5 cm di larghezza;

b) essa è divisa in due parti:

la parte superiore (h1 = 40 % H) contiene la lettera «a» in bianco su fondo nero,

la parte inferiore (h2 = 60 % H) contiene il testo tipo in bianco e/o nero su fondo rosso, chiaramente leggibile

Normative

c) se l’articolo contiene crocidolite, l’espressione «contiene amianto» del testo tipo deve essere sostituita dalla seguente: «contiene crocidolite/amianto blu». Gli Stati membri possono escludere dalla disposizione del primo comma gli articoli destinati ad essere immessi sul mercato nel proprio territorio. L’etichetta di tali articoli deve tuttavia comprendere l’iscrizione «contiene amianto»;

d) se l’etichettatura è effettuata mediante una stampigliatura diretta sugli articoli, è sufficiente un solo colore che contrasti con quello del fondo.

2. L’etichetta di cui alla presente appendice deve essere apposta conformemente alle regole seguenti:

su ciascuna unità consegnata, indipendentemente dalla sua dimensione;

se un articolo contiene elementi a base di amianto, è sufficiente che solo questi elementi rechino l’etichetta. Si può rinunciare all’etichettatura se, a causa delle dimensioni ridotte o di un imballaggio inadeguato, non è possibile apporre un’etichetta sull’elemento.

3. Etichettatura degli articoli contenenti amianto imballati

3.1. Gli articoli contenenti amianto imballati devono recare sull’imballaggio un’etichettatura chiaramente leggibile e indelebile, comportante le seguenti indicazioni:

il simbolo e l’indicazione dei relativi pericoli, a norma del presente allegato;

istruzioni di sicurezza da scegliersi in base alle indicazioni del presente allegato, qualora siano necessari e per l’articolo di cui trattasi.

Se sull’imballaggio sono apposte altre informazioni di sicurezza, queste non devono attenuare o contraddire le indicazioni di cui al punto 1) e 2).

3.2. L’etichettatura prevista al punto 3.1 deve essere effettuata mediante:

un’etichetta saldamente apposta sull’imballaggio, o un’etichetta volante fermamente attaccata all’imballaggio, o  stampa diretta sull’imballaggio.

3.3. Gli articoli contenenti amianto e semplicemente ricoperti da un imballaggio in materia plastica o simile sono considerati articoli imballati e vanno etichettati a norma del punto 3.2.

Allorché degli articoli siano tolti separatamente da tali imballaggi e immessi sul mercato non imballati, ciascuna delle più piccole unità consegnate deve essere accompagnata da un’avvertenza recante un’etichettatura conforme al punto 3.1.

4. Etichettatura degli articoli contenenti amianto non imballati

Per quanto riguarda gli articoli non imballati contenenti amianto, l’etichettatura prevista al punto 3.1 deve essere effettuata mediante:

un’etichetta saldamente apposta sull’articolo contenente amianto, o un’etichetta volante fermamente attaccata all’articolo, o stampa diretta sull’articolo,

oppure, ove non possano venire ragionevolmente applicati i procedimenti di cui sopra, a causa, per esempio, delle dimensioni ridotte dell’articolo, della sua inidoneità o di talune difficoltà tecniche, mediante un’avvertenza recante un’etichettatura conforme al punto 3.1.

5. Fatte salve le disposizioni comunitarie previste in materia di sicurezza e di igiene sul luogo di lavoro, l’etichetta apposta sull’articolo che, nel contesto della sua utilizzazione, può essere trasformato o rilavorato, deve essere accompagnata dalle istruzioni di sicurezza adeguate all’articolo considerato, ed in particolare dalle seguenti:

lavorare possibilmente all’aperto o in locale aerato,
utilizzare di preferenza utensili a mano o utensili a bassa velocità provvisti se necessario di un dispositivo adeguato per raccogliere la polvere.

Allorché sia necessario l’impiego di utensili ad alta velocità, questi dovrebbero sempre essere provvisti di tali dispositivi, se possibile, inumidire prima di tagliare o forare,
inumidire la polvere, metterla in un recipiente ben chiuso ed eliminarla in condizioni di sicurezza.

6. L’etichettatura di un articolo per uso domestico, cui non si applichi il punto 5, che durante l’impiego possa liberare fibre d’amianto, deve, se necessario, recare la seguente istruzione di sicurezza: «Sostituire in caso di usura».

7. L’etichettatura degli articoli contenenti amianto deve essere effettuata nella(e) lingua(e) ufficiale(i) degli Stati membri in cui l’articolo è commercializzato.

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