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REGOLE
Istituzione del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto.
Articolo 1 – Oggetto e finalità
1. E’ istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, di seguito Fondo, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l’anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
2. Il Fondo è finalizzato a finanziare i costi per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica mediante rimozione e smaltimento dell’amianto e dei manufatti in cemento-amianto su edifici e strutture pubbliche insistenti nel territorio nazionale, anche mediante copertura dei corrispettivi da porre a base di gara per l’affidamento di tali servizi.
3. Il presente decreto disciplina le modalità di funzionamento del Fondo ed i criteri di priorità assegnazione del finanziamento in conto capitale a beneficio di soggetti pubblici.

Articolo 2 – Procedura di accesso al finanziamento
1. Possono fare domanda di accesso al Fondo le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento ad interventi relativi ad edifici pubblici di proprietà e destinati allo svolgimento dell’attività dell’ente.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare una sola domanda di partecipazione in ragione d’anno. La domanda può’ contenere interventi in una o più unità locali comprese nel territorio di competenza.
3. Salva diversa previsione del bando, le domande dovranno essere trasmesse all’ente erogante esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dal bando medesimo.
Articolo 3 – Interventi finanziabili
2. Ai fini del presente decreto, si intendono per progettazione preliminare e definitiva i livelli di progettazione inferiori al progetto esecutivo e comunque necessari alla redazione dello stesso.
3. Non sono ammessi piu’ finanziamenti per uno stesso intervento, anche se richiesti da soggetti diversi.
4. Non sono ammessi al finanziamento gli incarichi di progettazione gia’ conferiti e le spese per rilievi e indagini affidati anteriormente alla data di assegnazione del finanziamento.
5. L’intervento presentato dovrà essere necessariamente essere corredato da:
a. relazione tecnica asseverata da professionista abilitato in cui devono essere specificati: della destinazione d’uso dei beni o dei siti sede dell’intervento, la localizzazione e la destinazione d’uso dei manufatti contenenti amianto, la tipologia, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali;
b. le modalità di intervento di bonifica proposto;
c. la stima dei lavori da eseguire con dettaglio dei costi di progettazione soggetti a finanziamento;
d. il cronoprogramma orientativo delle attività, incluse le fasi progettuali.
6. Il bando, su base annuale, potrà individuare eventuali ulteriori requisiti e modalità di partecipazione.
Articolo 5 – Modalità di erogazione dei finanziamenti
2. Il contributo e’ erogato con decreto del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito dell’inclusione dell’intervento nella graduatoria approvata ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto ed è vincolato all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali il contributo e’ accordato.
3. La liquidazione del finanziamento è accordato nelle seguenti modalità;
- il 30% della somma ammessa a finanziamento al momento dell’ammissione;
- il 40% della somma ammessa a finanziamento al momento dell’approvazione del progetto definitivo;
- il 30% della somma ammessa a finanziamento momento della rendicontazione finale delle spese sostenute per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi, nelle modalità previste dal bando su base annuale.
4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione costituiti fra soggetto beneficiario del contributo e soggetti terzi per forniture di beni, prestazione di servizi, collaborazione e qualsiasi altra prestazione.
Articolo 7 – Cause di revoca dei finanziamenti
a) qualora la rendicontazione, anche parziale, delle spese finanziate non sia firmata o risulti assente, carente e/o inesatta;
b) in caso di mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti dall’ente erogante;
c) in caso di reiterata ed ingiustificata tardività nell’approvazione dei progetti preliminari e definitivi degli interventi ammessi al finanziamento;
d) qualora il progetto si discosti sostanzialmente dall’originaria previsione o risultino scostamenti significativi in termini di efficacia rispetto agli obiettivi previsti, e di efficienza, con riferimento all’uso delle risorse poste a disposizione;
e) qualora vengano distolte in qualsiasi forma dell’uso previsto le somme e/o i beni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione e’ stata oggetto del vantaggio economico.
2. In caso di revoca, i soggetti beneficiari sono obbligati alla restituzione all’ente erogante del contributo già parzialmente o totalmente erogato.
3. Le somme recuperate vengono rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali. Resta salva ogni altra azione a tutela del Ministero.
4. Il bando, su base annuale, potrà prevedere ulteriori ipotesi di revoca del finanziamento.
Articolo 4 – Criteri di priorità
2. Ai fini del presente decreto, si intendono per progettazione preliminare e definitiva i livelli di progettazione inferiori al progetto esecutivo e comunque necessari alla redazione dello stesso.
3. Non sono ammessi piu’ finanziamenti per uno stesso intervento, anche se richiesti da soggetti diversi.
4. Non sono ammessi al finanziamento gli incarichi di progettazione gia’ conferiti e le spese per rilievi e indagini affidati anteriormente alla data di assegnazione del finanziamento.
5. L’intervento presentato dovrà essere necessariamente essere corredato da:
a. relazione tecnica asseverata da professionista abilitato in cui devono essere specificati: della destinazione d’uso dei beni o dei siti sede dell’intervento, la localizzazione e la destinazione d’uso dei manufatti contenenti amianto, la tipologia, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali;
b. le modalità di intervento di bonifica proposto;
c. la stima dei lavori da eseguire con dettaglio dei costi di progettazione soggetti a finanziamento;
d. il cronoprogramma orientativo delle attività, incluse le fasi progettuali.
6. Il bando, su base annuale, potrà individuare eventuali ulteriori requisiti e modalità di partecipazione.
Articolo 6 – Interventi esclusi e spese non ammissibili
2. Il contributo e’ erogato con decreto del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito dell’inclusione dell’intervento nella graduatoria approvata ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto ed è vincolato all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali il contributo e’ accordato.
3. La liquidazione del finanziamento è accordato nelle seguenti modalità;
- il 30% della somma ammessa a finanziamento al momento dell’ammissione;
- il 40% della somma ammessa a finanziamento al momento dell’approvazione del progetto definitivo;
- il 30% della somma ammessa a finanziamento momento della rendicontazione finale delle spese sostenute per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi, nelle modalità previste dal bando su base annuale.
4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione costituiti fra soggetto beneficiario del contributo e soggetti terzi per forniture di beni, prestazione di servizi, collaborazione e qualsiasi altra prestazione.